Figli di immigrati: dichiarazione di nascita

Posted on agosto 9, 2009 by admin

950045 agosto 2009

All’attenzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi

Ministro dell’Interno
Roberto Maroni

Ministro della Giustizia
Angelino Alfano

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali
Maurizio Sacconi

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Carlo Giovanardi

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

L’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai “provvedimenti di interesse dello straniero”, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz’altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l’obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l’ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, l’art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Qualora invece si ritenesse applicabile l’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) né contestualmente riconoscere il figlio naturale nell’atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.
Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonché – in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell’art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998)  di un permesso di soggiorno “per cure mediche” ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non può esser rilasciato a)  agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiché l’art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l’esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno “per cure mediche”) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l’ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l’esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora.

Né risulta risolutivo il richiamo all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall’ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, né vi è alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall’ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – l’esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra più interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, è evidente come l’interpretazione dell’art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano .

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre  la Costituzione prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senz’altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”, nonché l’art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia è espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell’applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all’unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 è dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensì provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l’ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: “impegna il Governo ad applicare la norma di cui all’articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l’art. 6, comma 2  del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso”.

Si ricorda inoltre che il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto “preclude all’immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell’interesse del bambino”, sostenendo inoltre che tale norma “ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall’opposizione sono al di fuori della norma”.

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

E’ dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il più possibile l’effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non può essere segnalato all’autorità, in applicazione dell’art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l’insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

*****

Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili di illegittimità costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare disposizioni attuative che, nel rispetto dell’ordine del giorno sopra citato, chiariscano che l’art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e dunque che non può essere richiesta ai cittadini stranieri l’esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale.

Associazione Studi Giuridici Immigrazione
Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori
Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Associazione Nazionale Giuristi Democratici
Unione Nazionale delle Camere Minorili
SIMM
ACLI
Comunità di Sant’Egidio
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Fondazione Astalli
Save the Children Italia
Gruppo Abele
CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus
CNCA
ARCI
CGIL
UIL Dipartimento Politiche Migratorie
S.E.I. UGL
DeA – Demografici Associati
Defence for Children International Italia
Emmaus Italia
ENAR – Bruxelles
Tavola Per la Pace
Terre des Hommes Italia
SCS/CNOS  Salesiani per il sociale
Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia
Coordinamento Regionale Minori del FVG
EveryOne
Cittadinanzattiva
LILA
OISG – Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
UISP
OsservAzione
Cub Immigrazione
Comitato Collaborazione Medica
Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE
Antigone
Associazione Avvocato di strada Onlus
Avvocati per Niente, Milano
Altro Diritto Onlus
ANOLF GIOVANI DI 2^ GENERAZIONE
Associazione di volontariato Latinoamerica in Italia
AUCS – Associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo
Associazione Nessun luogo è lontano
Associazione Frantz Fanon
Associazione IBFAN Italia
Cantieri Sociali
Centro d’Iniziativa per l’Europa
Codici Società cooperativa sociale Onlus
Coordinamento di Associazioni Baobab
Fratelli dell’Uomo ONG
La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza
Miris – Master Immigrati e Rifugiati
SCS/CNOS  Salesiani per il sociale Piemonte e Valle d’Aosta
Comitato Associazioni Tutela, Ancona
A.G.S. PER IL TERRITORIO, Torino
AIMA Pesaro Onlus, Pesaro
Albanesi in Italia
ANFAA, Lecce
Anolf Parma
ARCI PERCORSI
ARCI Ragazzi
ARCI COMITATO PROVINCIALE , Viterbo
ARCI Pistoia – sportello migranti, Pistoia
ARCI Ragazzi coordinamento Liguria
ARCI SERVIZIO CIVILE , Viterbo
ARCI SOLIDARIETA’
Arcisolidarietà , Siracusa
Associazione  “Romano pala tetehara”   (Rom per il futuro), Torino
Associazione APS Gas-Friarielli, Napoli
Associazione Batya, Genova
Associazione Casa della Donna , Pisa
Associazione Cortili di Pace, Trento
Associazione culturale Formazione ’80
Associazione di cultura politica dialogo, Torino
Associazione di promozione sociale SPIZ, Trieste
Associazione di volontariato “Segnali di Vita”, Roccapiemonet(SA)
Associazione di Volontariato Alternativa Mondo, Jesi(AN)
Associazione el mastaba , Firenze
Associazione El Sindbasd l’emigrante, Firenze
Associazione Elfo Health Lab , Bologna
Associazione GAS Pavia, Pavia
Associazione Giuristi Democratici Napoli
Associazione Il corpo va in città, Ferrara
Associazione Il Noce    Casarsa(PN)
Associazione Immigrati Cittadini onlus,  Cremona
Associazione Insieme per la Pace, Milano
Associazione Integrazioni Campania
Associazione L.E.S.S. onlus    Napoli
Associazione On the Road Onlus, Martinsicuro(TE)
Associazione Onda Urbana, Torino
Associazione Priscilla, Napoli
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA onlus, Borgo san Lorenzo(FI)
Associazione Puntoeacapo, Lazio
Associazione R.A.M.I. – Ricerca e Azione sulle Migrazioni e l’Intercultura, Roma
Associazione Unidos por Colombia,    Milano
Associazione Voli di Pace,  Nola(NA)
Associazione Welcome in Val di Cecina, Pisa
Batik    Pisa
Camera Minorile di Milano
Camera Minorile di Torino
Caritas Diocesana    Nola(NA)
Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia
Centro interculturale Regionale Gli anelli Mancanti    , Firenze
CENTRO STUDI ERASMO Onlus    Bari
CGIL AB Bolzano
CGIL Camera del Lavoro     Cuneo
CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione     Parma
Circolo Pasolini    Pavia
Collettivo immigrati autorganizzati    Torino
Collettivo officina sociale di Venezia
Comitato Fuoriluogo    Pavia
Comitato per i diritti civili delle prostitute     Pordenone
Commissione Immigrazione regionale PRC    Piemonte
Compare – Centro Territoriale Mammut
Comunità Nuova Onlus    Milano
Comunità San Benedetto al Porto     Genova
Consorzio Monviso Solidale     Fossano (CN)
Consorzio Ong Piemontesi
Cooperativa Punto d’Incontro , Trento
Coordinamento La Gabbianella
Cooperativa sociale “Antica Sartoria Rom”    Roma
Cooperativa Sociale Dedalus     Napoli
Cooperativa sociale Parella    Torino
Cooperativa Sociale Pralipé    Pescara
Coordinamento Pace e Solidarietà    Parma
Donne per l’Integrazione, Roma
Fondazione Verga, Milano
Forum Tarsia    Napoli
Giraffa Onlus    Bari
Giuristi Democratici d Roma
Giuristi Democratici della Provincia di Cagliari
Gruppo CEIS – Centro di Solidarietà    Modena – Bologna – Parma
Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati , Ancona
GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI    Lucca
Il Nostro Pianeta    Torino
Il sorriso di Ilham – Onlus    Verona
Istituto Asteras- Osservatorio Sociale di Cagliari
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” Palermo
Istituto Fernando Santi, Roma
La gabbianella e altri animali – ONLUS
Laboratorio Islam    Torino
Laici Comboniani     Palermo
Les Cultures Onlus    Lecco
LILA Piemonte
LILA Trentino Alto Adige
Lodi per Mostar onlus    Lodi
M.A.I.S.    Torino
Malaussène    Palermo
Master sull’Immigrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Migrantes Piemonte    Torino
MIT
Mosaico Interculturale Milano
NAGA,  Milano
Nuovi Vicini onlus    Pordenone
Opera Nomadi    Torino
Pax Christi    Ivrea
PIAM onlus    Asti
Progetto Arcobaleno    Firenze
Progetto Diritti Onlus     Roma
Redazione “immigrazione.biz”
Rete Migranti “Diritti Ora!”    Ancona
Rete Radié Resch    Udine
Salus    Pisa
Senape Onlus    Casale Monferrato
Senza Confine    Roma
SOS RAZZISMO SICILIA    Palermo
Stella Polare    Trieste
Tampep    Torino
Todo Cambia    Milano
UIS LAZIO     Lazio
V.O.L.A.     Napoli
XENIA    Bologna
Rete diritti cittadinanza in FVG

Stampa, invia per email, salva in pdf o condividi questo articolo sui tuoi social network:
  • Print
  • email
  • PDF
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Segnalo
  • Wikio IT
  • Digg
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Current
  • LinkedIn
  • Live
  • FriendFeed
  • Mixx
  • Netvibes
  • Yahoo! Buzz
  • Yahoo! Bookmarks